Stangata monopattini
La data del 16 maggio 2026 segna uno spartiacque definitivo per la micromobilità elettrica in Italia, sancendo il passaggio dei monopattini da semplici dispositivi di svago a veri e propri veicoli soggetti al regime di sorveglianza stradale.
Con la piena attuazione delle disposizioni introdotte nella legge 160/2019, decade ufficialmente la concezione del monopattino come mezzo leggero. L’introduzione dell’obbligo di identificazione tramite targa e la contestuale necessità di una copertura assicurativa obbligatoria impongono ai conducenti un adeguamento normativo che allinea questi mezzi alla disciplina dei veicoli a motore tradizionali, stravolgendo le abitudini delle migliaia di cittadini che li utilizzano.
Cosa cambia con la riforma?
Il nucleo della riforma risiede nell’estensione del regime di responsabilità previsto dall’art. 2054 c.c. e dall’intero impianto del Codice delle Assicurazioni Private (CAP) alla circolazione dei monopattini elettrici. Non siamo più di fronte a una generica tutela personale legata al comportamento del conducente, ma a una responsabilità oggettiva legata alla circolazione del mezzo in quanto tale. Questa scelta del legislatore obbliga le compagnie assicurative a garantire il cd. obbligo a contrarre, assicurando che ogni utente possa reperire sul mercato una polizza, ma introduce anche strumenti di tutela rafforzata per i terzi danneggiati, come l’azione diretta contro l’assicuratore e procedure di liquidazione dei sinistri standardizzate.
Sotto il profilo economico, l’introduzione della RC Auto sui monopattini genera un problema di proporzione tra il valore intrinseco del bene e il costo del premio assicurativo. Le compagnie si trovano, infatti, a dover valutare un rischio in assenza di serie storiche consolidate sui sinistri generati dall’impiego di questi mezzi, con il pericolo concreto che le tariffe vengano elaborate per analogia con i ciclomotori, risultando così sproporzionate. Alle autorità di vigilanza spetta dunque un’importante attività di monitoraggio, per evitare che l’obbligo normativo venga aggirato dalle imprese attraverso l’applicazione di premi troppo alti che scoraggino una clientela percepita come ad alto rischio e bassa redditività.
Un aspetto particolarmente complesso riguarda la natura del nuovo sistema di identificazione. A differenza delle targhe automobilistiche, legate al telaio del veicolo, il targhino del monopattino è legato alla persona. Questa asimmetria normativa rende estremamente difficile l’applicazione automatica di istituti storici come il trasferimento di proprietà, l’attestato di rischio o la classe di merito familiare.
Altra questione riguarda l’applicazione dell’art. 141 del CAP, che disciplina il risarcimento del terzo trasportato. Tale norma, infatti, appare paradossale in un contesto dove il trasporto di passeggeri sui monopattini rimane rigorosamente vietato dalla legge.
Esistono inoltre dubbi sulla compatibilità di strumenti tipici delle polizze moderne, come la scatola nera o i dispositivi anti-alcol, la cui installazione tecnica su mezzi così “essenziali” appare complessa se non addirittura impossibile.
È fondamentale che l’utenza comprenda che le precedenti coperture opzionali, come le polizze di Responsabilità Civile Terzi (RCT) generiche o le assicurazioni multisport, non sono più idonee ad assolvere i nuovi obblighi di legge. Le recenti indicazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) hanno chiarito che la nuova polizza deve essere specificamente collegata al numero di targa del mezzo. Circolare senza questa copertura specifica non solo espone a pesanti sanzioni pecuniarie, ma pone il conducente in una condizione di estrema fragilità patrimoniale in caso di incidenti gravi, con il rischio di dover rimborsare personalmente le somme anticipate dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
