APE sociale, prolungata la sperimentazione

La legge di bilancio 2020 ha riconfermato l’APE Sociale, posticipandone il periodo di sperimentazione fino al 31 dicembre 2020.

In attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni, con il messaggio 17 gennaio 2020 n. 163, l’Inps comunica la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE Sociale.

Pertanto, dal 1° gennaio 2020 possono presentare domanda di riconoscimento i soggetti che, nel corso del 2020, maturano tutti i requisiti e le condizioni previste dall’articolo 1, commi 179-186, legge 232/2016.

Possono presentare la domanda, inoltre, coloro che non l’avevano ancora presentata pur avendo perfezionato i requisiti negli anni precedenti.

Cos'è

Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019, intesa ad accompagnare verso l'età pensionabile soggetti in determinate condizioni e soggetta a limiti di spesa.

A carico dello Stato, l'indennità viene erogata dall'Inps a soggetti in determinate condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero. L'indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia.

A chi è rivolto

L'Ape sociale spetta ai lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali:

a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

b) assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi 10 ovvero almeno sei anni negli ultimi sette una o più delle seguenti attività (cd. gravose):

  •     operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
  •     conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
  •     conciatori di pelli e di pellicce;
  •     conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
  •     conduttori di mezzi pesanti e camion;
  •     personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
  •     addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
  •     insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido;
  •     facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
  •     personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
  •     operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
  •     operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca;
  •     pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
  •     lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;
  •     marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.


Ai fini del riconoscimento dell'indennità, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.

Quanto spetta

L'indennità è pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro (se la pensione è pari o maggiore di detto importo). L'importo dell'indennità non è rivalutato, né integrato al trattamento minimo.

Per maggiori informazioni è possibile consultare l'apposita sezione sul sito dell'Inps.