Da Arera chiarimenti sul riconoscimento degli oneri generali di sistema

Nell'ambito della sessione dell'anno 2022 di partecipazione e liquidazione sono emersi casi di controparti commerciali che hanno richiesto, per il tramite del relativo utente del trasporto, il riconoscimento di OGdS ascrivibili al Meccanismo ma che, nel momento in cui operavano in qualità di utente del trasporto, hanno avuto il relativo contratto risolto per inadempimento.

In merito all'applicabilità del comma 2.6 e 10.4 del Meccanismo in tali casi, sentito il Collegio dell'Autorità nella riunione1242a, si chiarisce quanto segue.

Come noto, il Meccanismo persegue la finalità di ristorare l'impresa di vendita (utente del trasporto) per gli eventuali Oneri Generali di Sistema (di seguito: OGdS) già versati, ovvero anticipati, alle imprese distributrici ma non riscossi presso i clienti finali.

In coerenza con detta finalità, la disciplina del Meccanismo, prevede che abbiano diritto a parteciparvi, mediante l'utente del trasporto, anche le controparti commerciali: è la controparte commerciale, infatti, il primo responsabile alla riscossione degli OGdS presso i clienti finali nel proprio ruolo di controparte contrattuale rispetto a questi, e che dovrà versare (direttamente o indirettamente per il tramite del suo utente del trasporto) i medesimi OGdS all'impresa distributrice.

La regolazione autorizza a partecipare al Meccanismo anche l'utente del trasporto i cui contratti siano stati risolti, prevedendo però, in tali casi, che il diritto al riconoscimento degli importi non riscossi presso i clienti finali siano limitati ai soli "importi eccedenti agli ammontari non versati alle imprese distributrici" (comma 2.6); ciò, appunto, in coerenza con la finalità che giustifica il Meccanismo che è - è bene ribadirlo - quella di compensare il venditore dei soli OGdS non riscossi presso i clienti finali ma che siano stati effettivamente anticipati all'impresa distributrice.

Pertanto, gli operatori che accedono al Meccanismo in qualità di controparti commerciali e che nel momento in cui operavano in qualità di utente del trasporto hanno avuto il relativo contratto risolto per inadempimento hanno diritto a ottenere il riconoscimento del solo saldo tra la quota degli importi relativi agli OGdS non riscossi dai clienti finali e la quota degli importi relativi agli OGdS non anticipata alle imprese distributrici nell'ambito di precedenti contratti di trasporto ormai risolti. La Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, in quanto responsabile dell'operatività del Meccanismo, deve compiere le opportune verifiche al fine di assicurare la corretta liquidazione degli ammontari effettivamente dovuti al venditore in tali casi.