Nella Precompilata anche le spese per il trasporto pubblico

Con il Decreto del MEF dello scorso 29 marzo, pubblicato nella G.U. del 7 aprile, arrivano alcune novità: in Precompilata andranno anche le spese per gli abbonamenti al trasporto pubblico.

Il nuovo decreto, infatti, si occupa nello specifico della trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Scopriamo dunque quali sono le novità previste.

Spese per il trasporto pubblico nella dichiarazione dei redditi precompilata

La legge di Bilancio 2018 ha introdotto una detrazione Irpef del 19% per le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, su un costo annuo massimo di 250 euro. L’agevolazione riguarda sia le spese sostenute direttamente dal contribuente per l’acquisto di un abbonamento del trasporto pubblico, sia quelle affrontate per conto dei familiari fiscalmente a carico.

Per le detrazioni relative all’acquisto dell’abbonamento da parte dei cittadini e dei familiari a carico dovranno essere conservati:

  • il titolo di viaggio
  • e la documentazione relativa al pagamento.

Assieme a questi dati deve essere indicato ovviamente il soggetto che ha ricevuto il rimborso e dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata. Non devono essere comunicati i rimborsi contenuti nella certificazione dei sostituti d’imposta.

Nelle comunicazioni vanno indicati esclusivamente i dati relativi alle spese effettuate tramite banca o ufficio postale o mediante gli altri sistemi di pagamento.

Inoltre, non concorrono a formare reddito di lavoro le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dal datore di lavoro o le spese sostenute direttamente da quest’ultimo per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico del dipendente e dei suoi familiari.

Secondo quanto prevede il decreto, le comunicazioni sono effettuate:

  • in via facoltativa con riferimento ai periodi d’imposta 2023 e 2024
  • e obbligatoriamente a partire dal periodo d’imposta 2025.

Ovviamente per conoscere le modalità tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni bisogna attendere un provvedimento apposito del direttore dell’Agenzia delle Entrate, in concerto con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Il testo completo del Decreto

Potete consultare qui di seguito il testo del Decreto in Gazzetta Ufficiale.